Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a generic lack of motivation regarding the legal qualification of the facts and the non-conviction under Article 129, but the court noted these grounds do not align with the narrow statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not fall within the strictly enumerated exceptions regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORJA KLODIAN nato il 15/03/1984 avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI,bto avviso allepartg udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202