Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHZAOUI KHALID nato il 04/10/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Laghzaoui Khalid, condannato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per affermare la sussistenza del concorso nel reato, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della gassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
scemata imputabilità irresponsabilità condotta colpevole partecipazione al reato contributo causale difetto di motivazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHZAOUI KHALID nato il 04/10/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Laghzaoui Khalid, condannato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per affermare la sussistenza del concorso nel reato, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive con riguardo alla congruità della pena, non essendo per contro state invocate con l'appello le circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della gassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022