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Ordinanza — n. 5837/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zakaria Bassooure inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant challenged the lower court's reasoning based on Article 73, paragraph 5 of DPR 309/90, but failed to provide concrete facts or legal arguments supporting the claim. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to cover all procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, c.p.; Art. 37, comma 1, c.p.: An appeal to the Supreme Court must be based on specific legal and factual grounds; a generic allegation of insufficient reasoning without detailed arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning generic doglianza Supreme Court procedural costs imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, c.p.
Art. 37, comma 1, c.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSOURE ZAKARIA nato a HAOUZIA( MAROCCO) il 30/12/1988 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Bossaoure Zakaria - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, contestandosi del tutto genericamente il vizio di motivazione senza in alcun modo prospettare le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono la doglianza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ‘assa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.