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Ordinanza — n. 5836/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing mitigation, not conviction legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Criminal Code. The court rejected this because the issue pertains to the severity of punishment rather than the legality of the conviction, which was already adequately reviewed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals to the Court of Cassation on matters of sentencing mitigation are inadmissible as they concern the execution of the penalty, not the conviction itself.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing mitigation Court of Cassation penal law review appellate judgment imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
309/90, deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO LEOPOLDO nato a NOCERA INFERIORE il 21/11/1979 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; n Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui Padovano Leopoldo, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni, non illogiche, poste alla base della sentenza impugnata (p. 6);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.