Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing and evidentiary re-evaluation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Batac Remilie Canlas inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds inappropriate for a final review. The decision rests on the principle that such arguments belong to the trial court's domain and do not constitute valid challenges to the judgment's legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 3, cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: Arguments seeking a re-evaluation of evidence or the application of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings as they pertain to the treatment of the penalty and lack specific grounds for reviewing the lower court's factual findings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATAC REMILIE CANLAS nato il 10/10/1978 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da Batac Remilie Canlas, condannata per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non essendo di per sé rilevante lo stato d'incensuratezza, alla luce della previsione di cui all'art. 62, terzo comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende inon potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. i Così deciso in Roma il 2 dicembre 202