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Ordinanza — n. 5834/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim concerns sentencing, not conviction, and lacks specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bougrine Mohamed Anis inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first instance judgment regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code. The court ruled that such circumstances pertain to the punitive phase rather than the conviction phase, making them inadmissible in a legality appeal, and noted the lack of a specific critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: A claim for generic mitigating circumstances is inadmissible in a legality appeal because it concerns the punitive phase, not the conviction, and requires a specific critique of the lower court's arguments.

Parole chiave

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legality appeal generic mitigating circumstances punitive phase inadmissible appeal Article 73 Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGRINE MOHAMED ANIS nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui Bougrine Mohamed Anis, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, essendo il motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che l'impugnazione contenga una specifica critica delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.