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Ordinanza — n. 5833/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emiliano Raponi inadmissible due to absolute generality. Raponi, convicted under Article 73, paragraph 5 of the Penal Code, argued for acquittal and a lighter sentence but failed to provide specific legal or factual reasons. The court ruled that such vague arguments do not meet the requirements for a legitimate appeal in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely devoid of legal reasons and factual data supporting the requests.

Parole chiave

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criminal appeal absolute generality lack of motivation Court of Cassazione inadmissible appeal procedural requirements Italian criminal law imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPONI EMILIANO nato a ROMA il 26/07/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due motivi del ricorso/con cui Raponi Emiliano, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce la carenza della motivazione quanto all'omesso proscioglimento e all'eccessiva pena inflitta non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per assoluta genericità, essendo l'impugnazione del tutto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.