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Ordinanza — n. 5832/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the appellant explicitly waived the challenge to the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Panizza Roberto inadmissible. The appellant had explicitly renounced the challenge against the Genoa Court of Appeal's judgment of May 23, 2022, regarding liability under Article 10-ter of Legislative Decree 74/2000. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende due to fault in filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant has expressly renounced the challenge to the contested judgment.

Parole chiave

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express renunciation of appeal inadmissibility of appeal waiver of legal challenge procedural fault Cassa delle ammende caso di rigore economico aiuti alle imprese in difficoltà rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIZZA ROBERTO nato il 22/12/1952 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato —avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; o Considerato che Panizza Roberto con unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10 ter D.vo 74/2000, avendo agito costretto dalla necessità ai sensi dell'ari, 54 cod. pen. Considerato che il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Tenuto conto che, pertanto, fi ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente