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Ordinanza — n. 5829/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special procurator qualification and active standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary cassation appeal inadmissible because the defending attorney lacked a special procurator mandate. The defense argued for rescission of the final judgment, but the court found the lawyer unqualified under procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: The extraordinary appeal for rescission of a final judgment is inadmissible if filed by a defense attorney who lacks a special procurator mandate, as such a defect constitutes a lack of active standing.

Parole chiave

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extraordinary cassation appeal special procurator mandate lack of active standing rescission of final judgment defense attorney qualification impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale revisione straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
Art. 122 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 122 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO MASSIMO nato a CATANZARO il 23/06/1978 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che il difensore del condannato Colosimo ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 9.3.2022, depositata il 21.4.2022. Considerato che il ricorso straordinario è inammissibile, poiché dagli atti a disposizione del Collegio si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato Conici!, è privo di procura speciale e che neppure si qualifica procuratore speciale nell'atto di ricorso ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva.

Rilevato che in tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato il principio, in relazione all'abrogato art 625 ter cpp ma applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione, per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Ritenuto che, pertanto, per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio drsa tv1ahia Vessichelli g (#1