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Ordinanza — n. 5828/2023 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeal inadmissible due to the defendant's formal and irrevocable waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant formally renounced the right to challenge the lower court's conviction. Although the defendant initially complained about motivational defects, they subsequently submitted a waiver through the prison registry, which the court treated as an unequivocal declaration of abandonment. Consequently, the appeal was rejected as a formal, irrevocable act, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The waiver of appeal is a formal, irrevocable, and receptive act requiring unequivocal personal expression of will, either directly or through the special prosecutor, resulting in the inadmissibility of the challenge once received by the court registry.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal inadmissibility irrevocable declaration procedural act right of defense special prosecutor formal renunciation ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sent. N. 5378 del 5/12/2014
Sez. Un. N.18 del 5/10/1994
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA GIACOMO nato a CIVITAVECCHIA il 16/02/1992 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato il provvedimento di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni gravi. Tenuto conto che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando vizi motivazionali e che in seguito l'imputato tramite ufficio matricola del carcere ha fatto pervenire atto di rinunzia al ricorso.

Considerato che il ricorso è inammissibile per rinunzia. Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente - come nel caso in esame - o per mezzo del procuratore speciale. (Sez.

Un. N.18 del 5/10/1994). Osservato che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore 'dente dr Eduardo de Gregorio drssa Vessichelli (Ly f ca POSI