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Ordinanza — n. 5827/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding defendant's criminal responsibility for theft of electricity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal responsibility was illogical. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence, but the court maintained that factual assessment is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as it sought an impermissible revision of the merit court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, as such evaluation is reserved exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual assessment exclusive illogical reasoning claim theft of electricity judicial review limits danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLUTO VINCENZA nato a MESSINA il 31/08/1985 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputata.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento probatorio dei Giudici del merito mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici in particolare alle pagine due e tre della sentenza, hanno esplicitato le ragioni del convincimento circa la perpetrazione del reato e ad opera dell'attuale ricorrente. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore esidente Dr Eduardo de Gregorio t