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Ordinanza — n. 5824/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign documents by a registered special defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner failed to have the petition, memoranda, and new grounds signed by a defense attorney registered on the special roll. The lower court had convicted the defendant for crimes under Articles 648 and 497 bis of the Penal Code, prompting the personal appeal which violated the mandatory signature requirement introduced by Law No. 103 of June 23, 2017. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Law No. 103 of June 23, 2017; Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: Appeals, memoranda, and new grounds must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense attorney Code of Criminal Procedure mandatory signature requirement procedural costs Law 103 2017 de plano inadmissibility esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Law No. 103 of June 23, 2017
Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48096 of 10/09/2018, Ahmed Farouk
Sez. U, n. 8914 of 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: BEGAJ BLEDAR nato il 18/06/1979 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 22.11.2021 ora impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 648 e 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando l'errata applicazione di legge e vizi motivazionali.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Tenuto conto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. aria