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Ordinanza — n. 5821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of conditional suspension request and factual re-evaluation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a conditional suspension of sentence and the reclassification of facts as attempted murder, but failed to request suspension in the second instance. The court rejected the claim to re-evaluate evidence, stating that factual assessment is exclusively the trial judge's prerogative.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 610 c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or reclassify crimes, reserving such functions solely to the court of first instance, and an appeal regarding the non-granting of a conditional suspension is inadmissible if not requested in the second instance.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence reclassification of criminal facts Court of Cassation powers factual re-evaluation inadmissible appeal ritiro della querela penale istanza di revisione penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 610 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINIANI ALESSIO nato a MONTEROTONDO il 31/05/1988 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato riqualificando i fatti nei delitti di cui agli artt 56,610 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi della violazione di legge e di motivazione illogica quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale e quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di minaccia.

Tenuto conto che la doglianza di cui al secondo motivo ai fini della riqualificazione del fatto si fonda sulla rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine quattro e cinque del testo - le corrette ragioni del suo convincimento circa il l'impossibilità di ravvisare nel fatto il reato di minaccia. Osservato che la sospensione condizionale della pena non è stata richiesta con i motivi di appello né risulta dal verbale di udienza, ragion per cui l'imputato non può dolersi con il ricorso in Cassazione della sua mancata concessione :

SU 22533 del 2018 Rv 275376. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente