Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant's lawyer is not registered in the special Cassation roster.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense lawyer was not registered in the special roster of advocates authorized to practice before the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the appeal was filed by an unauthorized subject under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 568 c.p.p.; Art. 37 D.lgvo 274/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense lawyer not inscribed in the special roster of advocates authorized to practice before the Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
special roster of advocates Cassation practice authorization inadmissible appeal unauthorized subject procedural costs and fine minaccia nel diritto penale reati di comune pericolo pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 568 c.p.p.
Art. 37 D.lgvo 274/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI LUCA GIUSEPPE nato a MILANO il 09/05/1972 avverso la sentenza del 02/02/2022 del GIUDICE DI PACE di AREZZOdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 1000 di multa per il delitto di cui agli artt 612cp. Considerato che avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato per il tramite del difensore di fiducia e che il Tribunale di Arezzo ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt 568/5 cpp e 37 Dlgvo 274/2000.

Osservato che il difensore impugnante non è iscritto al'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'ad 613 cpp poiché proposto da soggetto non legittimato. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro quattromila in favore della cassa ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo