Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only motivation illogicality was raised against a lower court appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised only a defect in the reasoning of the appellate judgment. The appellant argued the lower court's motivation was illogical, but the court noted that such grounds are excluded from cassation appeals against judgments of the single-judge tribunal for peace court offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p., lett. e); Art. 39-bis d. Igs. n. 274/2000: Appeals against single-judge tribunal judgments for peace court offenses are inadmissible if based solely on defects in the reasoning or on merits of the evidentiary assessment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIKHAR AHMED nato il 30/09/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Bergamo in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui agli artt 582 e 612 cp. Considerato che avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, col primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione. Osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 8.11.2021 e la difesa sotto la veste di vizio di motivazione e violazione di legge, quest'ultima peraltro, solo genericamente indicata,propone, in sostanza censure di illogicità della motivazione e sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale. Tenuto conto che sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il 'dente Eduardo de Gregorio Mar0 essichelli i D E