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Ordinanza — n. 5811/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for electricity theft, citing lack of specific grounds and inadmissible aggravating argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued that they were not informed of their right to a defense during an inspection and challenged the specific aggravating circumstances for the crime of electricity theft. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sufficiently detailed, the inspection did not legally require defense presence, and the cited aggravating factor was already settled by established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 625, n. 7 c.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment provides ample and logically correct reasoning that exposes the grounds for the decision, rendering the appellant's abstract complaints devoid of concrete appeal points, and if the alleged aggravating circumstance is contrary to constant case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds electricity theft aggravating circumstances defense right inspection danneggiamento d'impianti elettrici indagine penale suppletiva indagine per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che quanto alla responsabilità il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 625, n. 7 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO PLACIDO nato a PALERMO il 01/01/1964 PILLITTERI CONCETTA nato a PALERMO il 22/08/1963 ROMANO GIOVANNI nato a PALERMO il 07/07/1942 D'ANGELO FRANCESCA nato a PALERMO il 13/10/1945 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e con mezzo fraudolento.

Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità motivazionale quanto al mancato avviso agli imputa di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso del sopralluogo in cui fu accertato il reato; quanto alla ritenuta responsabilità e quanto all'aggravante di cui all'ad 625 nr 7 cp. Osservato che il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'attività svolta di concerto tra i verificatori Enel e la PG si è risolta in un semplice sopralluogo - come la stesssa difesa la definisce , con ricognizione esterna dei luoghi ed in simili ipotesi non è prevista la facoltà di assistenza del difensore.

Considerato che quanto alla responsabilità il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha esposto le ragioni della ritenuta conferma della responsabilità alla pagina 4 del testo, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, risolvendosi le argomentazioni del ricorrente in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Rilevato che la doglianza riguardante l' aggravante di cui all'art 625 nr 7 cp è manifestamente infondata in quanto non tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte formatasi in proposito ed è pertanto, inammissibile.

Osservato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile 11 ricors4 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr