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Ordinanza — n. 5809/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5809/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGO ARCANGELO nato a TARANTO il 01/04/1985 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, ha riformato la pronunzia in primo grado di condanna dell' imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e con mezzo fraudolento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso, l'imputato tramite difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità motivazionale quanto alla ritenuta responsabilità e che la difesa ha depositato motivi aggiunti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il motivo di ricorso è formulato genericamente e che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici allegazione motivata motivi sottrazione di energia accuse di abuso difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGO ARCANGELO nato a TARANTO il 01/04/1985 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, ha riformato la pronunzia in primo grado di condanna dell' imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e con mezzo fraudolento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso, l'imputato tramite difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità motivazionale quanto alla ritenuta responsabilità e che la difesa ha depositato motivi aggiunti.

Osservato che il motivo di ricorso è formulato genericamente e che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha esposto le ragioni della ritenuta conferma della responsabilità alla pagina 5 del testo, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, risolvendosi le argomentazioni del ricorrente in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Rilevato che la doglianza espressa nei motivi aggiunti riguarda il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art 62 bis cp con le contestate aggravanti ma che il motivo non ha connessione con i motivi originari ed è pertanto, inammissibile.

Osservato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. :\ \1 ,,,