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Ordinanza — n. 5807/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5807/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PIAZZA GAETANA nato a BAGHERIA il 16/01/1960 MARTORANA SILVESTRE nato a BAGHERIA il 11/11/1959 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di bancarotta distrattiva e documentale, rideterminando le pene accessorie fallimentari.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione e la prescrizione del reato. Considerato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze e che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga restituzione del termine
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PIAZZA GAETANA nato a BAGHERIA il 16/01/1960 MARTORANA SILVESTRE nato a BAGHERIA il 11/11/1959 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di bancarotta distrattiva e documentale, rideterminando le pene accessorie fallimentari.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione e la prescrizione del reato. Considerato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze e che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità nei confronti degli imputati.

Osservato che i ricorsq, pertanto, deveessere dichiarabp inammissibilt ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibilt iy ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. aria Vessichelli ii