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Ordinanza — n. 5804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABBAH MOHAMED nato il 06/09/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena supplemento per l'integrazione risarcimento alle vittime di reati indennizzo per carcerazione preventiva spese di assistenza assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABBAH MOHAMED nato il 06/09/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio DrssaJMria Vessichelli • D E P C:7- IN CA MCE