Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for exceeding factual review powers of trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate the evidence regarding her bankruptcy conviction. The trial court had already determined the facts and applied the law without logical or legal flaws, while the defense argued for a different factual assessment. The court ruled that appellate judges cannot re-read factual elements, reserving such evaluation exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, and a mere alternative assessment of evidence does not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI MONICA nato a COPPARO il 11/02/1961 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Riievato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale, rideterminando la pena principale e le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore, lamentando col primo motivo la violazione di legge e vizi motivazionali e col secondo si è doluto della violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità per la bancarotta distrattiva.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti, formulati genericamente, tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della responsabilità , mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - in particolare alle pagine due e tre del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza dei delitti di bancarotta patrimoniale ed alla responsabilità della ricorrente, confutando le argomentazioni della difesa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ihzricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio DrLs Maria Vessichelli ,DEP