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Ordinanza — n. 5793/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion is not reviewable for illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the sentence was excessive due to illogical reasoning. The defense argued the punishment violated principles of proportionality, but the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court held that a cassation review cannot substitute the lower court's evaluation of the penalty's congruity.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment falls within the discretion of the trial judge, making it inadmissible for the Court of Cassation to re-evaluate its congruity based on alleged illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion illogical reasoning excessive sentence cassation inadmissibility penal code principles azione legale a scopo intimidatorio assenza di persecuzione nozione di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 612 bis cp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANNATHASAN KAVASKAR nato il 16/01/2001 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 612 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, per altro generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ssa Maria Vessichelli IN Cie\ì::* jG FEB 2023