Italian court dismisses appeal claiming non-prosecution due to lack of driving license preparation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code, claiming a lack of driving license preparation. The court rejected this because the lower court properly assessed the danger of the conduct, which involved driving without a license and necessary training.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal based on non-prosecution grounds is inadmissible if the complaint lacks specific connection to the court's reasoning regarding the danger of the conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKOVA ILONKA VASELINOVA nato il 08/06/1982 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la pericolosità della condotta tenuta dall'imputata, che conduceva l'auto senza aver conseguito il titolo abilitativo e senza la necessaria preparazione.
Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il P esidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. 'ssiMaria Vessichelli !DE 7-77 IN i A • B2023IL F