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Ordinanza — n. 5790/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogicality in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly referenced specific criminal precedents to justify its decision. The court ruled that the lower court's reasoning was free from manifest illogicality, making the decision unchallengeable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: When the lower court's refusal of generic mitigating circumstances is based on specific criminal precedents and lacks manifest illogicality, the cassation court must declare the appeal inadmissible as the decision is unchallengeable.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifest illogicality cassation inadmissibility criminal precedent reference unchallengeable decision sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO MARCO nato a CATANIA il 07/02/1976 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 494 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche .

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr7ai ) aria Vessichelli e j I. IN il O F 2