Italian Supreme Court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding defendant's criminal responsibility for electricity theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding criminal responsibility was illogical. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence, but the court emphasized that factual assessment is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as it sought an impermissible revision of the trial court's provenance results.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, and mere alternative assessments of procedural results do not constitute a logical or legal defect warranting inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SANTO nato a MESSINA il 11/01/1990 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento probatorio dei Giudici del merito mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici in particolare alla pagina tre della sentenza, hanno esplicitato le ragioni del convincimento circa la perpetrazione del reato e ad opera dell'attuale ricorrente. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Maria Vessichelli i D E IN ,GA L=.RIA IL FuN7Tri i