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Ordinanza — n. 5548/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because defense waived appeal rights during settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities because the defense counsel had already waived all appeal rights during a settlement agreement. The appellant attempted to raise a hypothetical violation of law regarding the suspension of sentence, which was never discussed or referenced by the defense when the settlement was reached. Consequently, the court ruled that the parties' consent was formed on an object excluding the contested benefit, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal filed after a settlement agreement where the defense counsel waived appeal rights is inadmissible if the contested legal benefit was not part of the settlement's object and was never raised by the defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement waiver of appeal suspension of sentence concordato sulla pena revoca della sospensione condizionale concorso di motivi di sospensione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 164 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI SILVANO nato a CATANZARO il 30/03/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO—1 - (dato ai parti; j udita la relazione svolta dal onsigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34578/22 BERLINGIERI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore.

Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi un ipotetico vizio di violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che si sarebbe trasfuso nell'illegalità del trattamento sanzionatorio stesso. Nel caso di specie, non solo non si rientra in una delle fattispecie di illegalità della pena, ma - come risultante dagli atti - il difensore del ricorrente in sede di richiesta di concordato non ha inteso fare riferimento alcuno al beneficio della sospensione condizionale, di guisa che il consenso delle parti si è formato su un oggetto da cui esulava la istanza ex art. 164 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci