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Ordinanza — n. 5547/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued for acquittal based on specific criminal procedure grounds, but the court found the request generic and not fitting the exceptions allowed under the relevant article. Consequently, the lower court's application of the prison sentence was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific grounds for cassation provided by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure statutory exceptions procedural costs violazione della legge sugli stranieri misura di allontanamento nel diritto degli stranieri rifugiato eritreo

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Elhabib Rahmeni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Elhabib Rahmeni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMENI ELHABIB nato il 08/04/1978 avverso la sentenza del 24/08/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato a o alle partijj, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34559/22 Rahmeni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Elhabib Rahmeni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30