Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5546/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court failed to consider acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the appeal was generic and did not meet the strict requirements of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite the specific statutory provisions violated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic appeal Code of Criminal Procedure acquittal grounds Cassation admissibility ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Angelo Monaco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 336 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 6 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 6 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Angelo Monaco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 336 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 6 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 6 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANGELO nato a LECCE il 21/10/1976 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avvisógTe—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34456/22 Monaco

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Angelo Monaco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 6 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0