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Ordinanza — n. 5544/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The defendant, Gabriel Muzi, directly filed the appeal against the GIP's judgment, which violates Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by the public prosecutor or the civil party; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct filing by accused Article 613 Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural standing violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
34363/22 Muzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZI GABRIEL nato il 08/08/1996 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato_a_ • o alle parti. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34363/22 Muzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/20