Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for generic and unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing for mitigating circumstances and non-punishability. The court rejected these claims as generic, unfounded, and already properly addressed by the lower court regarding the lack of surrender, duration of conduct, and criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 384, comma 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Supreme Court rejects appeals based on generic legal censure that merely reproduces arguments already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRYHOR'YEV OLEH nato il 02/10/1972 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34189/22 Hryhor'yev OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche oltre che manifestamente infondate;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, con riferimento: alla mancata integrazione della circostanza attenuante ex art. 384, comma 4, cod. pen., là dove non risultavano integrati i presupposti ivi previsti: l'imputato non solo non si consegnava spontaneamente alle forze dell'ordine, ma di contro tentava di eluderne il controllo; al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione del lasso di tempo durante il quale si è protratta la condotta e della capacità a delinquere del ricorrente; alla pretesa continuazione esterna, esclusa dal giudice di merito in ragione della mancanza del requisito dell'unitarietà del disegno criminoso; al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all'esclusione della recidiva, perché, per un verso, non sono stati ravvisati elementi positivamente valutabili, per altro verso, in presenza di un precedente penale specifico, dalla condotta tenuta sono emerse una palese insofferenza alle prescrizioni inerenti la misura cautelare e una acuita inclinazione a commettere altre violazioni dello stesso genere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d