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Ordinanza — n. 5540/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific legal arguments regarding subjective elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding subjective elements and sentencing balance, but the court found these complaints entirely generic and merely repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific legal grounds or factual data to support its claims.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic, merely reproduce the arguments of the lower court, and fail to offer specific legal reasoning or factual data to support the claims.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal subjective elements of crime sentencing balance requirements repetition of lower court arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
34187/22 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
34187/22 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO SEAM nato a PALERMO il 13/01/1978 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34187/22 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo e nel terzo motivo di ricorso in tema di elemento soggettivo e trattamento sanzionatorio (con riferimento al bilanciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva in termini di equivalenza anziché di prevalenza) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso