Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and reproducing lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of the continuation link to escape and the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced the appellate court's reasoning without addressing the specific legal assessments made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific new arguments; mere reproduction of lower court censure renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSI' FEDERICO nato a ORISTANO il 24/03/1983 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34133/22 Dessì OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla violazione di legge quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il delitto di evasione giudicato con sentenza della Corte di appello di Cagliari emessa il 3 febbraio 2017, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 8);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i