Ordinanza — n. 5538/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34125/22 Masala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34125/22 Masala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34125/22 Masala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/