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Ordinanza — n. 5537/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking merit scrutiny.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by De Barre and Peverello inadmissible, ordering De Barre to pay procedural costs and a fine. Although the appeals referenced both defendants, they only addressed crimes attributed to De Barre, which the court found to be based on generic complaints. The court ruled that these grievances merely reproduced arguments already evaluated by the lower court without engaging with the specific factual findings regarding the insults and the obstruction of public officials.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic complaints that merely reproduce lower court reasoning without engaging with the merits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specificity reproduction of arguments procedural dismissal public officials procedural costs minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEVERELLO NATASCIA nato a REGGIO EMILIA il 20/02/1979 DEBARRE LORENZO nato a REGGIO EMILIA il 02/07/1980 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34068/22 Peverello + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di De Barre e per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 16 CdS, come modificato dall'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in I. 2 ottobre 2007, n. 160 e dall'art. 1, commi 1, 2 e 5 d.

Igs. N. 8 del 2016 nei confronti di Peverello); Esaminati i motivi di ricorso che, pur recando nell'intestazione il riferimento ad entrambi gli imputati, riguardano i soli reati ascritti all'imputato De Barre; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza valorizza le offese e le minacce poste in essere dal De Barre, nonché l'esito materialmente impeditivo dell'operato dei pubblici ufficiali (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato);

Ritenuto che anche le censure con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna del solo ricorrente De _Barre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna De_ Barre Lorenzo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d