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Ordinanza — n. 5535/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to meet admissibility requirements under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Diamanti's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Diamanti argued for the application of an aggravating circumstance regarding injuries, but the court found his complaints were merely repetitive of lower court censure without substantive legal argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and Diamanti was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic allegations that merely reproduce lower court censure without providing specific factual data or logical legal reasoning to support the requested review.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic allegations rejection aggravating circumstance review procedural costs award Cassation standard of review azione civile motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
art. 337 cod. pen
33681/22 Diamanti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAMANTI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 16/01/1967 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33681/22 Diamanti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nell'unico motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione alle lesioni sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (v. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il