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Ordinanza — n. 5534/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preliminary investigation dismissal is inadmissible as only monocratic tribunal review applies post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged dismissal order became non-appealable to the Supreme Court after the June 2017 law took effect. The petitioner argued procedural violations and motivation defects regarding evidence collected during preliminary investigations, but the Court noted such orders must now be reviewed solely by a single-judge tribunal. Consequently, the appeal was rejected without formal procedure, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 409, 410, 410-bis, 610 c.p.p.; Post-legislative reform of June 2017 renders preliminary investigation dismissal orders non-appealable to the Supreme Court, restricting review to monocratic tribunals for nullity grounds only.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preliminary investigation dismissal monocratic tribunal review legislative reform 2017 procedural nullity grounds motivi di cassazione procedure di ricorso impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 409 c.p.p.
Art. 410 c.p.p.
103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod.
Art. 410-bis c.p.p.
103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod.
Art. 610 c.p.p.
273371); che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 323 cod. pen
E IN DIRITTO che Francesca Chiappelli -persona offesa nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani
pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B.
272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPELLI MARIA FRANCESCA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 13/11/1930 parte offesa nel procedimento c/ ARDENGHI AMELIA CRISTINA nato a MILANO il 22/12/1965 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato3y.v+sógíre—parti; s---tialltà-Ta relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33589/22 Chiappelli (p.o.)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Francesca Chiappelli -persona offesa nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos