Cassation court dismisses appeal as grievances are repetitive of already rejected lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a legal link between the current crime and a prior conviction, but this claim had already been thoroughly examined and rejected by the territorial court. The supreme court found the new grievances to be mere repetitions of those previously dismissed with logical and sound reasoning, thus rejecting the appeal without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances raised are identical to those already rejected by the territorial court with a complete and logical argumentative apparatus, rendering the new review unnecessary.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALILA HENI nato il 14/03/2001 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31694/22 Zalila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e identico delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 26 febbraio 2021, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/