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Ordinanza — n. 5526/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and repetition of lower court arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for group liability and excessive sentencing, but the court found these grievances either repetitive of the appellate court's reasoning or lacking the specific factual detail required for cassation review. Consequently, the court rejected the claims as generic and insufficiently grounded in the specific criteria used by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court arguments; generic complaints regarding sentencing or liability concepts without precise factual confrontation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity repetitive arguments group liability concept sentencing excessiveness cassation review standards procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILIONE SALVATORE nato a POLICORO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31387/22 Milione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla violazione di legge in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito congrua argomentazione;

Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. "consumo di gruppo", oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento effettuato in termini di sola equivalenza è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativarmente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci