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Ordinanza — n. 5518/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific argumentation against sentencing reductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Attash Mustapha inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of sentencing reductions under Articles 88 and 62-bis of the Penal Code, as well as a ground for non-prosecution under Article 131-bis. The court rejected these claims because they consisted of generic reproductions of previous criticisms without engaging with the appellate court's specific reasoning or providing adequate scrutiny of the merit assessments.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic enunciations of grievances already examined by the territorial court without offering specific arguments that adequately scrutinize the appellate court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing reduction non-prosecution ground penal code provisions court costs fine lack of specificity affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 88 cod. pen.
e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il negato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 88 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
nonché delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 336 cod. pen.
31232/22 Attash OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il negato riconoscimento della diminuente di cui all'art.
art. 336 cod. pen
31232/22 Attash OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 336 cod. pen.
art. 88 cod. pen
e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il negato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 88 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
nonché delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTASH MUSTAPHA nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31232/22 Attash OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il negato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 88 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto altresì che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto si limita a una mera enunciazione di principio senza confrontarsi con le coerenti valutazioni espresse dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i