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Ordinanza — n. 5516/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for lack of merit and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5516/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Abbary and Codalli inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first two grounds regarding criminal responsibility and the 'minor offense' qualification to be baseless and logically inconsistent with the lower court's evidence review. Furthermore, the appeal regarding sentencing was rejected because the appellants failed to engage with the specific arguments provided by the territorial court explaining why a more lenient treatment was not granted.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to confront the specific reasoning of the lower court regarding the qualification of the offense and the dosimetry of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeals criminal responsibility minor offense qualification sentencing dosimetry manifestly unfounded grounds court costs liability Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBARY RACHID nato il 29/04/1979 CODALLI NICHOLAS ANGELO nato a CHIARI il 23/12/1999 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t N. 31188/22 ABBARY 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso dell' imputato Abbary, attinenti alla responsabilità per il reato contestato nonché alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi "lieve" di cui al comma 5 della norma incriminatrice, sono manifestamente infondati nonché generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato sia circa la qualificazione giuridica del reato;

Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso di Abbary -relativo alla dosimetria della pena- comune all'unica doglianza di Codalli, che i ricorrenti non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i motivi che non consentono un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d