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Ordinanza — n. 5515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Davide Colina inadmissible. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing that the court failed to recognize a particular legal fact. The court rejected this claim because the issue was already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and concerns a point of law already adequately examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments and logical motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection double examination of facts logical motivation requirement procedural bar application bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLINA DAVIDE nato a PALERMO il 02/08/1999 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31183/22 COLINA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 1, 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il