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Ordinanza — n. 5514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic legal complaints lacking specific factual arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for conspiracy, arguing violations of law regarding joint responsibility and sentencing leniency. The court rejected these claims because they were merely repetitive of the appellate court's reasoning, lacked specific factual engagement, and failed to address the precise criteria used by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; generic complaints regarding sentencing without confronting specific judicial criteria are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal complaints repetitive arguments sentencing leniency joint criminal responsibility motivi di cassazione peggioramento di uno stato anteriore revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31162/22 Owoh OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWOH STEPHEN MONDAY nato il 26/08/1985 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31162/22 Owoh OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla violazione di legge in merito all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato sono meramente riproduttive di quelle implicitamente svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia risposta trattando della qualificazione giuridica del fatto (v. pag. 3);

Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci