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Ordinanza — n. 5513/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lacking specificity regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the grievances were merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grievances lack specificity and are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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non-prosecution cause Article 131-bis Penal Code lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal procedural costs Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
31153/22 Gennaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO GIANLUCA nato a PALERMO il 11/02/1991 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31153/22 Gennaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 2 e 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/