Cassation court dismisses appeal as lacking specificity regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the grievances were merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grievances lack specificity and are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO GIANLUCA nato a PALERMO il 11/02/1991 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31153/22 Gennaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze del ricorrente -attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/