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Ordinanza — n. 5512/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of personal use of substances and the application of non-prosecution grounds, but the court found these issues were either already properly examined at the lower level or not previously raised as specific grounds of appeal. Consequently, the appeal was rejected because the required procedural formalities for raising new substantive arguments were not met.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deduce specific grounds of appeal regarding statutory provisions or causes of non-prosecution at the appellate stage, as such grounds must be raised with precision to allow for a targeted review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement appellate procedure rules non-prosecution causes procedural formalities restrizione di libertà motivo della detenzione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31152/22 Augello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLO ANGELO nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31152/22 Augello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 3);

Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così