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Ordinanza — n. 5509/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific because arguments lack logical coherence regarding recidivism non-application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism, but the court found her arguments lacked logical coherence. Consequently, the specific nature of the appeal was rejected due to its failure to engage substantively with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific because the arguments lack logical coherence and do not substantively confront the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds logical coherence recidivism non-application Court of Cassazione procedural dismissal court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO NUNZIA nato a PALERMO il 27/09/1991 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31139/22 GIURINTANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3