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Ordinanza — n. 5508/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to address specific sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing procedural nullity and excessive sentencing. The court rejected these claims because they were merely repetitive of the appellate court's decision, lacked specific factual grounding, and failed to engage with the precise criteria used for sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; appeals must be specific and cannot merely reproduce arguments already decided by lower courts or lack concrete engagement with the factual and legal criteria applied by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive arguments sentencing criteria review procedural nullity claim imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31138/22 Cucchiara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA DANIELE nato a CARINI il 24/01/1997 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31138/22 Cucchiara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla pretesa nullità della perquisizione e degli atti consequenziali (ivi compreso l'accertamento sulla sostanza stupefacente in sequestro) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia e congrua risposta evidenziando altresì che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato (v. pag. 1 ss.);

Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'asserito uso personale della sostanza (secondo motivo di ricorso), oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec