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Ordinanza — n. 5506/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angod Mouhned inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing for a different legal characterization and lenient sentencing. The court rejected these claims because the arguments were too general and failed to engage with the coherent logic of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic complaints; the court will dismiss appeals that merely reiterate arguments already adequately examined by lower courts without providing new, concrete legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement sentencing leniency cassation procedure attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31117 / 22 ANGOD OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGOD MOUHNED (ALIAS ANAGDA MOHAMED) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31117 / 22 ANGOD OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 5);

Ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis