Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to challenge specific appellate reasoning on criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged convictions for drug possession and resistance, arguing for leniency and questioning the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grievances were either already fully examined by the lower court or lacked the necessary specificity to challenge the appellate court's detailed reasoning on facts and law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when grievances are generic, merely reproducing lower court arguments without engaging with the specific reasoning of the appellate judgment, or when they concern issues already adequately examined by the territorial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE KHADIM nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31090/22 Cisse OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 5);
Ritenuto inoltre che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, ove la sentenza sottolinea l'uso della violenza fisica da parte dell'imputato (cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della negata applicazione delle attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6 e 7);
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così