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Ordinanza — n. 5502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALOTA MICHELE nato a TRESCORE BALNEARIO il 31/10/1965 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31034/22 Valota OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, con tre motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità penale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le proposte doglianze non sono consentite in sede di legittimità, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati che quanto alla responsabilità concorsuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione nel merito difetto di motivazione sostituzione dei motivi indennità per il danno soggettivo motivi di cassazione motivi medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALOTA MICHELE nato a TRESCORE BALNEARIO il 31/10/1965 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31034/22 Valota OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, con tre motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità penale;

Ritenuto che le proposte doglianze non sono consentite in sede di legittimità, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati che quanto alla responsabilità concorsuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il