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Ordinanza — n. 5498/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5498/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOSUN ERIC nato il 20/05/1991 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Okosun Eric - imputato del reato continuato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 del predetto art. 73; con un secondo motivo, censura invece la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre - con un terzo motivo - lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le considerazioni svolte con il primo motivo si risolvano in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; avendo peraltro la sentenza impugnata motivatamente escluso che le condotte fossero connotate da minima offensività, avuto riguardo al carattere stabile, al radicamento nel territorio, nonché alla protrazione per anni dell'attività illecita (l'imputazione riguarda infatti alcune centinaia di cessioni di droga); rilevato che il secondo motivo non risulta, dal non contestato riepilogo delle censure contenuto nella sentenza impugnata, tra quelli dedotti in appello (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio sia immune da criticità deducibili in questa sede, avendo richiamato le connotazioni di abitualità e professionalità della condotta (avuto riguardo alle innumerevoli cessioni riferite dai clienti abituali del ricorrente), nonché il disvalore correlato alla sua protrazione nel corso di svariati anni; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

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art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 5498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 del predetto art. 73; con un secondo motivo, censura invece la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre - con un terzo motivo - lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le considerazioni svolte con il primo motivo si risolvano in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; avendo peraltro la sentenza impugnata motivatamente escluso che le condotte fossero connotate da minima offensività, avuto riguardo al carattere stabile, al radicamento nel territorio, nonché alla protrazione per anni dell'attività illecita (l'imputazione riguarda infatti alcune centinaia di cessioni di droga); rilevato che il secondo motivo non risulta, dal non contestato riepilogo delle censure contenuto nella sentenza impugnata, tra quelli dedotti in appello (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio sia immune da criticità deducibili in questa sede, avendo richiamato le connotazioni di abitualità e professionalità della condotta (avuto riguardo alle innumerevoli cessioni riferite dai clienti abituali del ricorrente), nonché il disvalore correlato alla sua protrazione nel corso di svariati anni; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena precedenti penali rilevanti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Okosun Eric - imputato del reato continuato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 del predetto art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOSUN ERIC nato il 20/05/1991 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Okosun Eric - imputato del reato continuato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 del predetto art. 73; con un secondo motivo, censura invece la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre - con un terzo motivo - lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le considerazioni svolte con il primo motivo si risolvano in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; avendo peraltro la sentenza impugnata motivatamente escluso che le condotte fossero connotate da minima offensività, avuto riguardo al carattere stabile, al radicamento nel territorio, nonché alla protrazione per anni dell'attività illecita (l'imputazione riguarda infatti alcune centinaia di cessioni di droga); rilevato che il secondo motivo non risulta, dal non contestato riepilogo delle censure contenuto nella sentenza impugnata, tra quelli dedotti in appello (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio sia immune da criticità deducibili in questa sede, avendo richiamato le connotazioni di abitualità e professionalità della condotta (avuto riguardo alle innumerevoli cessioni riferite dai clienti abituali del ricorrente), nonché il disvalore correlato alla sua protrazione nel corso di svariati anni; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 genna