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Ordinanza — n. 5497/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5497/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLATI NICOLA nato a NOGARA il 07/08/1977 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Ritenuto che l'Unico motivo di ricorso, con il quale Bellati Nicola - imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia; rilevato in particolare che la Corte d'Appello ha escluso, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione (cfr. pag. 2), la concessione delle invocate circostanze attenuanti sia per la gravità dei reati e la loro reiterazione nel tempo, sia per l'assenza di circostanze utilmente valorizzabili a tal fine (tenuto anche conto della mancata spontanea consegna, in sede di perquisizione, dei documenti oggetto di indagine), non avendo altresì ritenuto suscettibile di meritevole apprezzamento il solo fatto che il comportamento processuale non sia stato improntato ad ostruzionismo; ritenuto che tali valutazioni siano del tutto prive di criticità deducibili in questa sede, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di Euro tremilain favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5497/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 10 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia; rilevato in particolare che la Corte d'Appello ha escluso, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione (cfr. pag. 2), la concessione delle invocate circostanze attenuanti sia per la gravità dei reati e la loro reiterazione nel tempo, sia per l'assenza di circostanze utilmente valorizzabili a tal fine (tenuto anche conto della mancata spontanea consegna, in sede di perquisizione, dei documenti oggetto di indagine), non avendo altresì ritenuto suscettibile di meritevole apprezzamento il solo fatto che il comportamento processuale non sia stato improntato ad ostruzionismo; ritenuto che tali valutazioni siano del tutto prive di criticità deducibili in questa sede, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di Euro tremilain favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa eccezioni difensive tassazione delle spese indennità di patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLATI NICOLA nato a NOGARA il 07/08/1977 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'Unico motivo di ricorso, con il quale Bellati Nicola - imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia; rilevato in particolare che la Corte d'Appello ha escluso, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione (cfr. pag. 2), la concessione delle invocate circostanze attenuanti sia per la gravità dei reati e la loro reiterazione nel tempo, sia per l'assenza di circostanze utilmente valorizzabili a tal fine (tenuto anche conto della mancata spontanea consegna, in sede di perquisizione, dei documenti oggetto di indagine), non avendo altresì ritenuto suscettibile di meritevole apprezzamento il solo fatto che il comportamento processuale non sia stato improntato ad ostruzionismo; ritenuto che tali valutazioni siano del tutto prive di criticità deducibili in questa sede, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di Euro tremilain favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il